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28/04/2015

PROPOSTE DI MODIFICA FIAS

Categorie specialistiche e super-specialistiche - SIOS

La revisione del sistema di qualificazione prevista dal nuovo Codice Appalti (d.l.gs 50/2016) dovrebbe suggerire alle Istituzioni (ANAC, MIT, Consiglio Sup. LL.PP. etc.) deputate alla riscrittura delle norme attuative del nuovo Codice (Linee Guida ANAC - Decreti attuativi), di individuare le singole referenze da riportare nell’attestazione di qualificazione, introducendo elementi aggiuntivi che consentano alle stazioni appaltanti, ovvero alle vere titolari del potere di valutare l’idoneità dei concorrenti, di verificare le effettive capacità, soprattutto con riferimento alla dotazione di attrezzature tecniche ed organico specializzato.
In relazione quindi all’Art. 89 comma 11 del D.l.gs. 50 /2016 (nuovo Codice Appalti) e alla previsione, entro 90gg dall’entrata in vigore dello stesso Codice, che il Ministero dei Trasporti con proprio decreto, sentito il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, definisca le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico, nonché i requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione, che possono essere periodicamente revisionati:
FIAS, Federazione Italiana delle Associazioni specialistiche chiede inserimento dei seguenti requisiti:

  1. Inserimento tra le superspecializzate della OS20 B;

  2. Revisione della declaratoria della OS21;

  3. Modifica delle incidenze minime di attrezzature , incrementando l’attuale limite dal 2% all’8%, di cui almeno il 6% riconducibile ad attrezzature specifiche caratterizzanti la attività della Cat. OS20 B e OS21;

  4. Maestranze assunte nel proprio organico munite del Patentino Specifico nelle quantità già ad oggi previste dalle norme vigenti.

Sono espresse per ogni punto indicato le seguenti motivazioni.

1. Inserimento tra le superspecializzate della OS20 B
OS 20B – indagini geognostiche
Si richiede l’inserimento della categoria OS20B nell’elenco delle SIOS in quanto la realizzazione di indagini geognostiche ed esplorazioni del sottosuolo, realizzata con attrezzature ad alto contenuto tecnologico e con personale altamente specializzato, munito di apposito patentino rilasciato dagli enti bilaterali (Scuole Edili e CPT), costituisce la principale base di supporto ad una corretta ed efficiente progettazione di tutte le opere pubbliche e non. Dati di supporto scadenti generano livelli di progettazione che impediscono la corretta esecuzione dei lavori, con pesanti ripercussioni sui tempi e costi di realizzazione delle opere.
Un dato emblematico sulla struttura delle imprese specializzate in grado di eseguire indagini geognostiche di livello adeguato riguarda la percentuale media di ammortamento delle attrezzature in loro possesso, che oscilla tra il 15% e il 25% del fatturato, rispetto al 2% richiesto per la qualificazione SOA.
Declaratoria OS 20 B
Riguarda l’esecuzione di indagini geognostiche ed esplorazioni del sottosuolo con mezzi speciali, anche ai fini ambientali, compreso il prelievo di campioni di terreno o di roccia e l’esecuzione di prove in situ.

2. Revisione della declaratoria della OS21
OS 21 – opere strutturali speciali
Si ritiene di lasciare nelle SIOS le lavorazioni afferenti la categoria OS 21, per la necessità che esse siano eseguite da personale altamente qualificato in grado di operare con attrezzature di particolare complessità tecnica oltre che di rilevante importo economico.
In riferimento alla categoria OS21, si fa presente, la necessità di eliminare erronee interpretazioni che sovente creano applicazioni palesemente in contrasto con quella che è la volontà del legislatore.
In particolare si propongono alcune integrazioni chiarificatrici del reale contenuto della declaratoria OS21 al fine di evitare che:
1. per lavori di ripristino strutturale classico (ripristino sezioni ed integrazione o sostituzioni dell’armatura metallica in strutture in c.a. in elevazione) venga applicata erroneamente la cat. OS21;
2. per la realizzazione di pozzi venga indicata erroneamente la categoria delle opere idrauliche (OG6).
Che le attività di ripristino strutturale di opere in elevazione, nelle intenzioni del Legislatore, non potessero appartenere alla cat. OS21 è evidente, in considerazione che detta categoria riguarda esclusivamente opere speciali realizzate nel sottosuolo.
Le distorsioni applicative sono da ricondursi alla incompleta dicitura “opere per ripristinare la funzionalità statica delle strutture” chiaramente da sotto intendersi “in fondazione”.
Che le attività relative alla costruzione dei pozzi (per l’utilizzo dei fluidi nel sottosuolo) fossero da considerare attività specialistiche nelle intenzioni del legislatore è testimoniato dalla decisione, al momento del passaggio dal sistema dell’Albo Nazionale dei Costruttori alle SOA, di far confluire la categoria 19F (trivellazione e pozzi) nella OS 21.
Così come tutte le SOA spontaneamente, per i lavori non pubblici, fanno confluire dette attività nella categoria OS 21.
La declaratoria, però, è al momento poco chiara perché fortemente sbilanciata nel settore delle fondazioni speciali, relegando solo nel comma delle esemplificazioni il riferimento ai pozzi.
Per questo motivo alcune amministrazioni anziché la specialistica OS 21 utilizzano impropriamente la generale OG 6 per classificare le attività inerenti i pozzi.
La proposta di articolare con un comma specifico tutte le attività inerenti i pozzi dovrebbe dare attuazione piena alla volontà del legislatore ed evitare dannosi errori di interpretazione.

Proposta di modifica alla declaratoria OS21
Per semplicità si riporta la descrizione della declaratoria OS21 proposta:

OS21: opere strutturali speciali
Riguarda la costruzione: di opere speciali destinate a trasferire i carichi di manufatti poggianti su terreni non idonei a reggere i carichi stessi, di opere e trattamenti destinati a conferire ai terreni caratteristiche di resistenza, di indeformabilità e di permeabilità tali da rendere stabile l’imposta dei manufatti, prevenire dissesti geologici ed isolare fonti di inquinamento, di fondazioni speciali atte a rendere antisismiche le strutture esistenti.
Comprende in via esemplificativa, l’esecuzione di pali di qualsiasi tipo, di diaframmi, di palificate e muri di sostegno speciali, di ancoraggi, di opere per ripristinare la funzionalità statica delle strutture di fondazione, di opere di consolidamento per consentire lo scavo di gallerie, di opere per garantire la stabilità dei pendii, di lavorazioni speciali e/o trattamenti in situ per il prosciugamento, l’impermeabilizzazione ed il consolidamento di terreni.
Perforazioni nel sottosuolo per la costruzione di pozzi per l'acqua, per la captazione di risorse minerarie, per l'utilizzo delle risorse geotermiche sotterranee. Manutenzione e ristrutturazione delle stesse opere nel sottosuolo.

3. Modifica delle incidenze minime di attrezzature, incrementando l’attuale limite dal 2% all’8%, di cui almeno il 6% riconducibile ad attrezzature specifiche caratterizzanti la attività della Cat. OS20 B e della Cat. OS21
Si osserva come l’art. 79 del DPR n. 207/2010 al cui comma 1.c (Regolamento al Codice Appalti) parla di “Adeguata dotazione di attrezzatura tecnica”, tra i requisiti di Ordine Speciali necessari per la qualificazione in una qualsivoglia categoria SOA.
La norma del Regolamento Appalti vigente sembrerebbe voler imporre una dotazione di attrezzature tecnicamente adeguata ed in quantità parimenti adeguata per garantire che la capacità realizzativa della qualificanda Impresa sia congrua alla Categoria ed alla Classifica richiesta. Di fatto accade che la dotazione di attrezzatura è dimostrata, senza alcun necessario riscontro tipologico, e solamente dai costi sostenuti nel decennio di riferimento che devono essere pari ad almeno il 2% della cifra di affari necessaria e dunque riferite al valore della classifica richiesta.
Di tali costi da dimostrare:
• Almeno il 40% deve corrispondere ai valori di ammortamento, ai canoni di leasing o noleggio a lungo termine;
• il restante 60 % può essere dimostrato mediante noleggio a freddo di attrezzature.
Da quanto sopra esposto si evidenzia l’incapacità delle norme vigenti (Regolamento al Codice degli Appalti D.p.r. 207/2010) di assicurare una vera individuazione delle reali capacità realizzative dell’Impresa e, di conseguenza la NECESSITA’ DI EVITARE SITUAZIONI ANALOGHE con la stesura del nuovo impianto normativo dedicato ai criteri di qualificazione degli operatori economici.
In relazione quindi all’art. 89 comma 11 del D.l.gs. 50 /2016 e nell’ottica di semplificare le varie tipologie di attrezzature più rappresentative del settore pur lasciando la responsabilità del certificatore l’onere di controllo ed approfondimento, della riconducibilità alla specifica attività di tutte quelle attrezzature, utensili, aste, dispositivi caratterizzanti la categoria; sono riportate di seguito in elenco le attrezzature specifiche delle categorie OS21 e OS20B.


OS 20-B: INDAGINI GEOGNOSTICHE
Requisiti:

La percentuale minima di ammortamento è stabilita nella misura dell’8%, di cui almeno il 6 % riconducibile ad attrezzature specifiche caratterizzanti.
• Perforatrici idrauliche da piccolo diametro - macchina operatrice semovente e/o su slitta dotata di antenna e testa di rotazione;
• Pompe fango a pistoni o statore funzionali ai lavori di indagini geognostiche;
• Attrezzature e dispositivi per prove in foro (ad esempio: SPT, dilatometro, pressiometro, attrezzature per prove di permeabilità in foro, ecc.)
• Penetrometro statico con capacità di spinta superiore alle 10 t, sistema per prove elettriche tipo CPTE, CPTU, SCPTU, dilatometro tipo “Marchetti”;
• Penetrometro dinamico per prove penetrometriche super pesanti (DPSH) e penetrometro dinamico leggero (DL30);
• Attrezzatura per prove di carico su piastra;
• Attrezzatura per carotaggi tipo wireline, aste di perforazione e rivestimenti per fori con diametri da 25 a 240 mm ed attrezzatura specifica e funzionale per l’esecuzione di indagini geognostiche;
Nonché attrezzature alle medesime riconducibili comunque necessarie alla realizzazione delle opere caratteristiche della categoria OS20 B.
Comprese altresì le attrezzature e o utensili di corredo e di supporto diretto alle lavorazioni.
L’onere e la responsabilità della verifica della reale congruità delle attrezzature specifiche deve necessariamente essere a carico dell’Ente certificatore (SOA).


OS 21: OPERE STRUTTURALI SPECIALI
Requisiti:

La percentuale minima di ammortamento è stabilita nella misura dell’8%, di cui almeno il 6 % riconducibile ad attrezzature specifiche caratterizzanti.
• perforatrici per vario diametro - macchine operatrici semoventi e/o su slitta dotate di antenna e testa di rotazione per perforazioni di qualsivoglia diametro;
• moduli fresanti per la miscelazione meccanica del terreno ed iniezione di miscela cementizia;
• macchine operatrici cingolate semoventi per la formazione di diaframmi;
• macchine operatrici semoventi munite di antenna con altezza variabile provviste di maglio e di vibroestrattore;
• compressori d’aria con portata minima di 6.000 lt/m e pressione d’esercizio superiore a 7 bar;
• pompe speciali per iniezioni a pressione di miscele cementizie o chimiche;
• pompe Jetting per iniezioni ad alta pressione di miscele cementizie da 200 a 750 bar;
• gru cingolata con portata superiore alle 10 t;
• vibratori elettrici e/o idraulici con potenze superiori a 100 KW;
• benne a valve monofune o bifune, scalpelli frangi roccia;
• attrezzature gira colonne;
• benne di scavo guidate o libere, idrauliche o a fune per esecuzione di pannelli;
• impianti di confezionamento miscele chimiche e cementizie;
• impianti di confezionamento fanghi bentonitici o polimerici;
• dissabbiatori e conseguenti impianti di riciclaggio e gestione dei fanghi residui;
• Perforatrici semoventi multisistema per pozzi acquiferi complete di aste, utensili e colonne di rivestimento per la perforazione;
• Pompe o motopompe a pistoni duplex o triplex e/o compressori d’aria;
• Sistemi per la messa in produzione e lo sviluppo dei pozzi ed il sollevamento dell’acqua (pompe ed elettropompe) completi dei sistemi per la misurazione ed i rilievi dei parametri idraulici;
Nonché attrezzature alle medesime riconducibili comunque necessarie alla realizzazione delle opere caratteristiche della categoria OS21.
Comprese altresì le attrezzature e o utensili di corredo e di supporto diretto alle lavorazioni.
L’onere e la responsabilità della verifica della reale congruità delle attrezzature specifiche deve necessariamente essere a carico dell’Ente certificatore (SOA).

4. Maestranze assunte nel proprio organico munite del Patentino Specifico nelle quantità già ad oggi previste dalle norme vigenti
Facendo riferimento al tema “dell’organico specializzato”, menzionato nel d.lgs. 50/2016 si ribadisce come i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (es. CCNL Edile) prevedano che lavoratori che operano utilizzando macchine complesse nel settore delle fondazioni, dei consolidamenti e dei pozzi per acqua (OS21) e nel settore delle indagini e perforazioni del sottosuolo (OS20b) devono essere in possesso di un patentino rilasciato dalle Scuole Edili conforme alle normative vigenti negli Stati del UE….”

È bene ricordare che anche nel d.p.r. 207/2010 vi è un riferimento diretto all’obbligatorietà del Patentino. L’Art 79 comma 19 del d.p.r. 207/2010 infatti obbliga: “Per la qualificazione nelle categorie specializzate …relativamente alla I° classifica di importo l’impresa deve dimostrare, che nel proprio organico sia presente almeno un operaio, assunto con contratto di lavoro subordinato e munito di patentino certificato. Per ogni successiva classifica fino alla V inclusa il numero degli operai è incrementato di una unità rispetto alla precedente; dalla VI classifica di due unità rispetto alla precedente.”

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