fias cantiere edilizio

24/04/2015

NOTA DI POSIZIONE FIAS

Correttivo D.LGS.50/2016 CODICE APPALTI

Consultazione DAGL

http://www.fiasfederazione.it/news_pubblicato-in-gu-il-i-correttivo-al-nuovo-codice-appalti-138.html

In relazione alla notizia apparsa sul sito internet (http://presidenza.governo.it/DAGL/index.html) in merito alla richiesta del DAGL di Consultazione sul correttivo al nuovo Codice Appalti (d.lgs. 50/2016), Fias Federazione Italiana delle Associazioni Specialistiche del sottosuolo riporta le osservazioni in materia.

1 In merito alla proposta contenuta nel correttivo al Codice Appalti dell’art. 89 comma 11:
FIAS ribadisce come nella previsione riportata nel correttivo in oggetto, le c.d. attività superspecialistiche rischiano essere completamente svuotate di significato qualora i particolari requisiti, che vengono loro chiesti, si limitassero alla fase della qualificazione e non venissero richiesti/riconfermati nella fase dell’esecuzione.
Dal momento che il nuovo Codice non riprende letteralmente l’art. 40 del DLgs 163/06 che prevedeva opportunamente ed esplicitamente che “I soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici devono essere qualificati ……” si potrebbe correre il rischio, non remoto, che i requisiti di specializzazione delle c.d. SIOS vengano richiesti per la sola fase di qualificazione e non anche per quella di esecuzione con ciò stesso vanificando la ragion stessa del loro esistere: la presenza di “notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica”.
Non si tratta di appesantire la normativa, ma di confermare quanto già previsto sia all’art. 13, c. 7 della L 109/94, sia all’art. 37, c. 11 del DLgs 163/06 che dell’art. 89, c. 11 dell’attuale Codice.
Per questa ragione la modifica proposta al terzo periodo dell’art. 89 comma 11 deve essere integrata con rifermento a “qualificazione ed esecuzione”.

2. La previsione di modifica al terzo periodo del comma 2 dell’art 105 del Codice
FIAS sottolinea la propria contrarietà alla reintroduzione del limite del 30% del subappalto alla sola categoria prevalente
in quanto trattasi esclusivamente di un ripristino delle preesistenti condizioni, derivante esclusivamente dal tentativo estremo di difendere interessi corporativi senza alcuna positiva incidenza sulla ripresa del mercato e profondamente penalizzante per le realtà Strutturate che dovrebbero essere le vere beneficiarie della nuova normativa.
Inoltre la reintroduzione nel correttivo delle definizioni di categoria prevalente e di categoria scorporabile pare voler modificare l’articolo sul subappalto, permettendo di subappaltare il 100% di tutto ciò che non è categoria prevalente e quindi penalizzare ulteriormente le “imprese strutturate” a vantaggio di realtà più facilmente assimilabili a “meri intermediari economici”.
Pertanto, la previsione di modifica al terzo periodo del comma 2 dell’art 105 del Codice, che limita il 30% del subappalto alla sola categoria prevalente, lasciando in sostanza tutto il resto del lavoro al subappalto libero andrebbe eliminata.
FIAS porta inoltre all’attenzione anche quanto le modifiche apportate all’art. 80 del D.lgs.50/2016, dedicato alle cause di esclusione, siano volte a ripristinare la situazione previgente nel vecchio Codice, con la previsione della sostituzione del subaffidatario in caso di carenza di “requisiti morali”.
La versione attualmente in vigore nel d.lgs. 50/2016, per quanto più drastica, ha sicuramente l’intento di richiedere agli Appaltatori una particolare attenzione alla qualità dei fornitori e/o subappaltatori da coinvolgere.
Concludendo FIAS auspica che il DAGL, il MIT, le Commissioni Parlamentari, ANAC e tutte le Istituzioni preposte al Correttivo del Codice Appalti possano comprendere quanto tali modifiche non gioverebbero al mercato dei lavori pubblici, favorendo invece il procrastinarsi di situazioni fortemente critiche e pericolose.

Pubblicato in GU il Correttivo al nuovo Codice Appalti 5/4/2017

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