mission

FIAS rappresenta più di 300 imprese specialistiche che operano nel sottosuolo…

FIAS aderisce a FINCO (Federazione Industrie Prodotti Impianti Servizi ed Opere Specialistiche per le Costruzioni e la Manutenzione - www.fincoweb.org) con la quale collabora e ne condivide le posizioni normative e le azioni sulla qualificazione delle imprese specialistiche e la tutela del subappalto.
FIAS garantisce una concreta rappresentatività delle imprese Specializzate del settore, nella strenua difesa della caratteristiche di professionalità e di capacità realizzative che le contraddistinguono.

  • Tutelare le imprese specialistiche
    (CAT. SOA OS20B –OS21) soggette a particolari e continui investimenti sia in attrezzature che in personale;

  • Sostenere ed introdurre nel sistema normativo di qualificazione vigente quelle modifiche necessarie a garantire una selezione basata:

    • sul reale possesso delle specifiche attrezzature;

    • sulla presenza nell’organico di personale specializzato in possesso dei necessari attestati di professionalità;

    Perché solo con una rivisitazione dei criteri di attribuzione delle qualifiche SOA che solo il possesso di mezzi propri, l’assunzione a tempo indeterminato di maestranze e la diretta esecuzione di lavori analoghi costituiscono elementi oggettivi di qualificazione;

  • Eliminare la piaga del subappalto generalizzato (e ben oltre i limiti consentiti dalla vigente normativa);

  • Conferire al contratto di subappalto una valenza pubblicistica

    • Istituzione di un contratto tipo per il subappalto che garantisca il trasferimento dall’impresa appaltante al subappaltatore degli oneri contrattuali impedendo condizioni vessatorie sia di carattere tecnico che economico

  • Garanzia di pagamento diretto dell’amministrazione al subappaltatore anche nel caso di insolvenza legate a procedure concordatarie e/o fallimentari dell’appaltatore lasciando all’ente appaltante l’onere di inserirsi nella procedura fallimentare;

  • Premiare il lavoro a discapito della mera intermediazione finanziaria con le conseguenti positive ripercussioni sulla sicurezza dei lavoratori e sulla limitazione delle infiltrazioni della criminalità organizzata.

Le nostre proposte normative

In tema di qualificazione delle imprese delle categorie super-specialistiche e nell’ottica di una auspicabile revisione del Regolamento Appalti FIAS ripercorre in questa sede le istanze della Federazione già note alle Istituzioni: ANAC, MIT (Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili).

01

Variazione declaratoria OS21

Proposta di modifica alla declaratoria OS21

Si riporta la descrizione della declaratoria OS21, dove sono segnalate le modifiche proposte, in carattere rosso (le parole aggiunte) e in carattere rosso barrato (le parole eliminate):

OS21: opere strutturali speciali

Riguarda la costruzione: di opere speciali destinate a trasferire i carichi di manufatti poggianti su terreni non idonei a reggere i carichi stessi, di opere e trattamenti destinati a conferire ai terreni caratteristiche di resistenza, di indeformabilità e di permeabilità tali da rendere stabile l’imposta dei manufatti, prevenire dissesti geologici ed isolare fonti di inquinamento, di fondazioni speciali atte a rendere antisismiche le strutture esistenti.
Comprende in via esemplificativa, l’esecuzione di pali di qualsiasi tipo, di diaframmi, di palificate e muri di sostegno speciali, di ancoraggi, di opere per ripristinare la funzionalità statica delle strutture di fondazione, di pozzi, di opere di consolidamento per consentire lo scavo di gallerie, di opere per garantire la stabilità dei pendii, di lavorazioni speciali e/o trattamenti in situ per il prosciugamento, l’impermeabilizzazione ed il consolidamento di terreni.
Perforazioni nel sottosuolo per la costruzione di pozzi per l'acqua, per la captazione di risorse minerarie, per l'utilizzo delle risorse geotermiche sotterranee. Manutenzione e ristrutturazione delle stesse opere nel sottosuolo.

MOTIVAZIONI variazione declaratoria OS21

 propone alcune integrazioni chiarificatrici del reale contenuto della declaratoria OS21 al fine di evitare che:

  1. per lavori di ripristino strutturale classico (ripristino sezioni ed integrazione o sostituzioni dell’armatura metallica in strutture in c.a. in elevazione) venga applicata erroneamente la categoria OS21;

  2. per la realizzazione di pozzi venga utilizzata erroneamente la categoria OG6 che invece riguarda la realizzazione di opere idrauliche.

Il fatto che, nelle intenzioni del Legislatore, le attività di ripristino strutturale di opere in elevazione non potessero appartenere alla cat. OS21 è evidente, in considerazione che detta categoria riguarda esclusivamente opere speciali realizzate nel sottosuolo.
Le distorsioni applicative sono da ricondursi alla incompleta dicitura “opere per ripristinare la funzionalità statica delle strutture” chiaramente da sotto intendersi “in fondazione”.

Allo stesso modo, il fatto che le attività relative alla costruzione dei pozzi (per l’utilizzo dei fluidi nel sottosuolo) nelle intenzioni del legislatore fossero da considerare attività specialistiche legate alla perforazione, è testimoniato dalla decisione, al momento del passaggio dal sistema dell’Albo Nazionale dei Costruttori alle SOA, di far confluire la categoria 19F (trivellazione e pozzi) nella OS21. Del resto tutte le SOA, spontaneamente, per i lavori che non sono di natura pubblica, fanno confluire dette attività nella categoria OS 21.

La declaratoria OS21, fino a modifiche approvate dal legislatore, è al momento poco chiara e per questo motivo alcune amministrazioni anziché utilizzare la cat. specialistica OS21 utilizzano impropriamente la generale OG6 per classificare le attività inerenti i pozzi.

strumenti di perforazione con operatori
perforazione in montagna sulla neve

02

Categorie SUPERSPECIALISTICHE: Subappalto e requisiti di qualificazione

Relativamente al futuro Regolamento appalti, FIAS evidenzia come per le categorie c.d. “super-specialistiche” debbano essere confermati i limiti al subappalto.

FIAS pertanto confida che il legislatore con la Schema del nuovo Regolamento del Codice Appalti possa normare con oggettività le capacità e i mezzi che le imprese devono possedere per realizzare una specifica opera, senza i quali requisiti, la tendenza a liberalizzare il subappalto porterebbe sicuramente ad una involuzione negli obiettivi raggiunti nel nostro Paese, fino ad oggi, contro la criminalità organizzata e a favore della sicurezza sul lavoro.

Requisiti di ordine speciale delle CATEGORIE SUPERSPECIALISTICHE
FIAS ribadisce la necessità per alcune categorie di lavori (OS20b – OS21) che necessitano un alto grado di specializzazione (professionisti e operatori specializzati) e attrezzature di elevato grado tecnologico, che la normativa si impegni a definire puntualmente le caratteristiche oggettive e misurabili (requisiti tecnici) che devono possedere in fase di qualificazione (SOA) per la corretta esecuzione delle opere.
Quindi è necessario che l’adeguata attrezzatura tecnica, per le categorie OS20b e OS21, sia valutata preventivamente dalle SOA, attraverso elenchi che riportino per tali categorie tipologia di macchine e attrezzature senza le quali non è possibile qualificare oggettivamente l’operatore economico.

FIAS auspica il reinserimento della categoria OS20B tra l’elenco delle categorie super-specialistiche a qualificazione obbligatoria, attualmente esclusa dal decreto del MIT (n 248 del 10/11/2016).
La realizzazione di indagini geognostiche ed esplorazioni del sottosuolo, viene eseguita da imprese altamente specializzate, con attrezzature ad alto contenuto tecnologico e con personale altamente qualificato, munito di apposito Patentino. Tali attività costituiscono la principale base informativa di supporto alla corretta ed adegua progettazione di ogni opera ed infrastruttura pubblica, e non solo.

Indagini geognostiche scadenti generano livelli di progettazione che pregiudicano la corretta esecuzione dei lavori, con pesanti ripercussioni sui tempi e costi di realizzazione delle opere.

Un dato emblematico sulla natura delle imprese specializzate nel settore geognostico, è la percentuale media di ammortamento delle attrezzature che devono possedere per garantire livelli adeguati di qualità, che oscilla tra il 15% e il 25% del fatturato, rispetto al 2% richiesto per la qualificazione SOA.

Ricerche-minerarie-Valle-Martella-TECNOGEO-snc
perforazione da piattaforma galleggiante

03

Incidenza delle attrezzature per le categorie OS20B-OS21

FIAS chiede che per le categorie OS20-b e OS21 l’incidenza minima di attrezzature è fissata all’8%, di cui almeno il 6% riconducibile ad attrezzature specifiche caratterizzanti, enunciate in un apposito elenco riportato nel nuovo Regolamento Appalti.

MOTIVAZIONI
Al fine di comprendere tale richiesta, si evidenzia come allo stato attuale la qualificazione delle imprese specialistiche è legata attualmente all’ Art. 79 del DPR n. 207 del 5 ottobre 2010 al comma 1.c, che definisce tra i requisiti di ordine speciale necessari per la qualificazione in una qualsivoglia categoria SOA “l’Adeguata dotazione di attrezzatura tecnica”.

La norma previgente (Art. 79 del DPR n. 207 del 5 ottobre 2010 al comma 1.c) sembrerebbe infatti imporre una dotazione di attrezzature di adeguata e specifica tipologia ed in quantità adeguata per garantire che la capacità realizzativa della qualificanda impresa corrispondente alla Categoria ed alla Classifica richiesta, tuttavia si ribadisce che tale interpretazione in questi anni è risultata non corrispondente alla realtà.

L’adeguata attrezzatura è dimostrata allo stato attuale, senza alcun necessario riscontro tipologico, dai costi sostenuti nel decennio di riferimento che devono essere pari ad almeno il 2% della cifra di affari necessaria e cioè al valore della classifica richiesta.

Di questi costi:

  • Almeno il 40% deve corrispondere ai valori di ammortamento, ai canoni di leasing o noleggio a lungo termine;

  • il restante 60 % può essere dimostrato mediante noleggio a freddo di attrezzature.

Per un’attestazione SOA nella I classifica (258.000,00 euro, che abilita l’impresa all’esecuzione di appalti sino a 309.600,00 euro), i requisiti minimi inerenti la capacità economica dell’impresa, sono i seguenti:

  • fatturato del decennio almeno pari a 258.000,00 euro;

  • attrezzature tecniche in ammortamento, leasing e noleggi per almeno 5.160,00 euro nel decennio di riferimento.

Quanto sopra comporta la possibilità che un’impresa si qualifichi per una attestazione SOA nella I classifica avendo acquistato, anche in leasing, per esempio un semplice furgone o autovettura ad uso promiscuo del valore di almeno € 5.160,00.

Si evidenzia quindi come con l’acquisto di 1 furgone del valore di circa 30.000,00 €, un’impresa possa qualificarsi fino alla qualifica III bis (1.500.000,00 euro, che abilita l’impresa all’esecuzione di appalti sino a 1.800.000,00 €).

Ed altresì come con l’acquisto di due furgoni del valore di circa 30.000,00 € + il nolo di un terzo mezzo simile per 2 mesi all’anno, un’impresa possa qualificarsi fino alla qualifica VI bis. (3.500.000,00 euro, che abilita l’impresa all’esecuzione di appalti sino a 4.200.000,00 €).

Da quanto sopra esposto è evidente in modo inequivocabile l’incapacità delle norme vigenti di creare una vera individuazione delle reali capacità realizzative dell’impresa ed il rischio, qualora il legislatore non intervenga sull’attuale normativa legata alla qualificazione delle imprese, che per particolari categorie specialistiche, il lavoro continui ad essere affidato ad imprese che non possiedono realmente i mezzi e competenze caratterizzanti la lavorazione specialistica.

L’esperienza delle imprese che operano realmente nel settore specifico della cat. OS21 (opere speciali nel sottosuolo) ha evidenziato come nelle gare di appalto, dove la specifica categoria risulta prevalente (OS21), la partecipazione assuma a volte contorni grotteschi con un numero di imprese partecipanti quasi sempre superiore a 100 con picchi di 150-200 ed oltre.

La percentuale di partecipanti realmente in possesso di adeguate attrezzature in quantità e tipologia idonea alla realizzazione dei lavori previsti, tuttavia non supera quasi mai il 10 %.

Regolarmente quindi l’appalto viene aggiudicato a realtà imprenditoriali incapaci di realizzare l’opera ma, che con gli ormai sperimentati escamotage (falsi noleggi di attrezzature, passaggio di personale, stralcio delle forniture e falsi oneri a carico del Subappaltante) riescono a “subappaltare di fatto” il 100% dell’opera.

Un percorso assurdo che ha come ultimo scherno quello di precostituire per la sola impresa appaltatrice e nulla facente il requisito del lavoro analogo eseguito, creando così il presupposto (con il solo possesso del Furgone!) di ulteriori incrementi di iscrizione.

Un percorso quello individuato che alimenta la crescita di realtà imprenditoriali classificabili come “meri intermediari economici” ed il continuo depauperamento di quel patrimonio di tecnologia, personale ed investimenti che da sempre caratterizzano il mondo delle imprese specializzate.

Appare evidente altresì come il fenomeno crei crescenti problemi sulla qualità del lavoro realizzato e sulla sicurezza dei lavoratori impiegati.

Si ritiene pertanto che una delle soluzioni possibili dello specifico problema possa passare attraverso una modifica delle norme di qualificazione prevedendo incidenze percentuali differenziate e tipologie di attrezzature rappresentative delle specifiche Cat. SOA.

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04

Proposta FIAS elenco attrezzatura caratterizzanti OS20B-OS21

In relazione a quanto espresso da FIAS, nell’ottica di semplificare le varie tipologie di attrezzature più rappresentative del settore, dovrebbero essere riportate in un elenco le attrezzature specifiche delle categorie OS 20-B: INDAGINI GEOGNOSTICHE ed OS 21: OPERE STRUTTURALI SPECIALI.

Per le categorie OS20B e OS21 in relazione all'alto grado di specializzazione e complessità dei mezzi utilizzati dalle imprese è fortemente auspicabile che sia individuato in un apposito elenco delle attrezzature specifiche e o utensili di corredo e di supporto diretto alle lavorazioni afferenti alla categoria SOA OS20B e OS21.
Nonché attrezzature alle medesime riconducibili comunque necessarie alla realizzazione delle opere caratteristiche della categoria OS21 e OS20B.
Comprese altresì le attrezzature e/o utensili di corredo e di supporto diretto alle lavorazioni.

L’onere e la responsabilità della verifica della reale congruità delle attrezzature specifiche deve necessariamente essere a carico dell’Ente certificatore (SOA).”

Si propongono in via esemplificativa i seguenti elenchi

OS21: OPERE STRUTTURALI SPECIALI

Requisiti:
La percentuale minima di ammortamento è stabilita nella misura dell’8%, di cui almeno il 6 % riconducibile ad attrezzature specifiche caratterizzanti.

  • perforatrici per vario diametro - macchine operatrici semoventi e/o su slitta dotate di antenna e testa di rotazione per perforazioni di qualsivoglia diametro;

  • moduli fresanti per la miscelazione meccanica del terreno ed iniezione di miscela cementizia;

  • macchine operatrici cingolate semoventi per la formazione di diaframmi;

  • macchine operatrici semoventi munite di antenna con altezza variabile provviste di maglio e di vibroestrattore;

  • compressori d’aria con portata minima di 6.000 lt/m e pressione d’esercizio superiore a 7 bar;

  • pompe speciali per iniezioni a pressione di miscele cementizie o chimiche;

  • pompe Jetting per iniezioni ad alta pressione di miscele cementizie da 200 a 750 bar;

  • gru cingolata con portata superiore alle 10 t;

  • vibratori elettrici e/o idraulici con potenze superiori a 100 KW;

  • benne a valve monofune o bifune, scalpelli frangi roccia;

  • attrezzature gira colonne;

  • benne di scavo guidate o libere, idrauliche o a fune per esecuzione di pannelli;

  • impianti di confezionamento miscele chimiche e cementizie;

  • impianti di confezionamento fanghi bentonitici o polimerici;

  • dissabbiatori e conseguenti impianti di riciclaggio e gestione dei fanghi residui;

OS20B – INDAGINI GEOGNOSTICHE

Requisiti

Attrezzature

La percentuale minima di ammortamento è stabilita nella misura dell’8%, di cui almeno il 6 % riconducibile ad attrezzature specifiche caratterizzanti.

  • Perforatrici idrauliche da piccolo diametro - macchina operatrice semovente e/o su slitta dotata di antenna e testa di rotazione;

  • Pompe fango a pistoni o statore funzionali ai lavori di indagini geognostiche;

  • Attrezzature e dispositivi per prove in foro (ad esempio: SPT, dilatometro, pressiometro, attrezzature per prove di permeabilità in foro, ecc.)

  • Penetrometro statico con capacità di spinta superiore alle 10 t, sistema per prove elettriche tipo CPTE, CPTU, SCPTU, dilatometro tipo “Marchetti”;

  • Penetrometro dinamico per prove penetrometriche super pesanti (DPSH) e penetrometro dinamico leggero (DL30);

  • Attrezzatura per prove di carico su piastra;

  • Attrezzatura per carotaggi tipo wireline, aste di perforazione e rivestimenti per fori con diametri da 25 a 240 mm ed attrezzatura specifica e funzionale per l’esecuzione di indagini geognostiche;

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05

Contratto di subappalto

FIAS chiede particolare attenzione al legislatore in merito al tema del CONTRATTO di SUBAPPALTO individuando per lo stesso una collocazione normativa

Il rispetto degli obblighi dell’esecutore e del subappaltatore potrebbe essere più puntualmente verificato da parte della Stazione Appaltante se esistesse un contratto tipo di subappalto che consentisse di verificare più facilmente i reali obblighi gravanti sulle parti.
Questo contratto dovrebbe riportare, oltre alla specifica indicazione dell’attività da svolgere in subappalto, anche gli oneri (diversi da quelli esecutivi) che sono a carico del subappaltatore e che dovrebbero essere identici a quelli che l’appaltatore principale ha nei confronti della Stazione Appaltante.
Attualmente la stazione appaltante resta estranea al rapporto contrattuale tra l’appaltatore ed il subappaltatore, limitandosi solo alla verifica circa regolarità contributiva ed autorizzativa, senza quindi alcuna verifica della congruità degli oneri contrattuali.
LE CRITICITA’ OGGI NEI CONTRATTI DI SUBAPPALTO
Questo rappresenta un enorme punto di criticità per il sempre più frequente disallineamento tra i pesi e le clausole dei due contratti (il contratto di appalto e quello di subappalto) visto che l’appaltatore ha la possibilità di aggiungere, a sua discrezione tutele contrattuali a suo vantaggio, scaricando a valle, in modo irragionevole, oneri non previsti nel suo contratto con la Stazione Appaltante come:

Le imprese che operano in subappalto, nonostante siano il vero motore economico dell’appalto perché fanno da “banca” all’appaltatore (anticipando materiali, uomini e mezzi) vivono, di fatto, in una condizione di minorità che difficilmente gli consente di crescere anche dimensionalmente oltre che tecnologicamente.

A questo proposito deve essere preventivamente stabilito un contratto tipo di subappalto con rilievo pubblicistico che impedisca inserimenti di clausole vessatorie, prescrizioni, obblighi, vincoli, fidejussioni e garanzie difformi rispetto a quelli previsti nel contratto tra appaltatore e stazione appaltante; fatti invece molto usuali e particolarmente gravosi per le imprese che operano in subappalto.

Allo stato attuale è infatti molto frequente che il subappaltatore si trovi difronte alle seguenti richieste:

  • Ritenute di garanzia di importo notevolmente superiori a quelle contrattuali;

  • Richiesta di Fideiussioni Bancarie a fronte di quelle Assicurative di cui usufruisce l’impresa Generale;

  • Mancato riconoscimento degli oneri della sicurezza, facendoli di fatto ricondurre all’interno della offerta economica presentata;

  • Esclusione dall’offerta del subappaltatore dell’onere delle forniture, elemento questo che concorre, molte volte, a subappaltare, di fatto, gran parte delle lavorazioni;

  • Modalità e tempi di formalizzazione di eventuali riserve in difformità al contratto generale;

  • Mancato riconoscimento di riserve anche nel caso in cui l’amministrazione le riconosca all’appaltatore;

  • Previsione di risolvere le eventuali controversie ricorrendo al Collegio Arbitrale (con costi elevati tali da indurre di fatto ad una rinuncia preventiva il subappaltatore).

FIAS ribadisce pertanto, come solamente un contratto di subappalto che tuteli in maniera adeguata i subappaltatori costituisce una ulteriore garanzia per i lavoratori che ad essi si riferiscono.

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