fias liberalizzazione subappalto

02/03/2016

Codice appalti: PMI DISTRUTTE DALLA LIBERALIZZAZIONE DEL SUBAPPALTO

Comunicato stampa FIAS

CODICE APPALTI: PMI DISTRUTTE DALLA LIBERALIZZAZIONE DEL SUBAPPALTATO

Il Presidente Poggio: “L’ultima versione del Codice Appalti, con la totale liberalizzazione del subappalto, giustizia definitivamente la “vera” media e piccola impresa a favore di meri intermediari economici e ad inevitabile discapito della sicurezza e della qualità delle opere”.

Con l’ultima versione del Codice, licenziata il 26 Febbraio scorso, non si è intervenuto più in difesa dell’Impresa qualificata e dotata di reali capacità organizzative, ma con due semplici passaggi normativi:

  • L’eliminazione del limite di subappalto (Art. 105) attualmente al 30%;

  • Lo stralcio del comma 11 dell’attuale art. 48 che prevedeva un trattamento di specifico riguardo per le imprese c.d. super-specialistiche;

si è concesso campo libero agli intermediari economici per giustiziare definitivamente la “vera” media e piccola impresa.

Ad affermarlo è Massimo Poggio, Presidente FIAS, Federazione Italiana delle Associazioni Specialistiche, in una lettera inviata all’attenzione dell’Avv. Antonella Manzione, Capo del Dipartimento degli Affari Giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio.

Tra i punti più importanti legati alla qualificazione delle imprese sovente costrette a lavorare in subappalto, secondo Poggio, è la doverosa e particolare attenzione che il Legislatore dovrebbe porre non solo sulle regole del confronto, ma anche e soprattutto sul creare i presupposti di uniformità ed omogeneità dei contendenti e questo lo si può ottenere esclusivamente con dei criteri di qualificazione oggettivi in grado di fotografare le reali capacità realizzative del Soggetto Impresa (personale, attrezzature specifiche ed in percentuali di incidenza caratteristiche della specifica Cat. SOA, lavori realmente e direttamente eseguiti).
Tra le problematiche presenti nel testo del Codice Appalti esistono le enormi difficoltà che si verrebbero a creare in questo Paese nell’ipotesi in cui la singola Stazione Appaltante, mediamente impreparata ed in carenza di organico capace, osserva Poggio, venisse affidato il compito di verifica delle capacità realizzative dell’Impresa.

“Abbiamo, ribadisce Massimo Poggio, concettualmente il miglior criterio di selezione, centralizzato e conseguentemente omogeneo; manca solo un adeguato aggiornamento normativo dei requisiti di accesso alla qualificazione ed un adeguato controllo sull’organismo incaricato sia esso Pubblico che Privato (SOA).”

La qualificazione, continua Poggio nella lettera, è la pietra miliare di un sistema di regole che possono anche variare tenendo conto dei vari momenti storici e dei vari contesti operativi, ma che devono essere applicate a soggetti economici dello stesso tipo Imprese e cioè organizzazioni strutturate per la realizzazione diretta di opere. Solo dopo aver individuato ed omogeneizzato il settore specifico si possono pensare le regole.

Roma, 2 marzo 2016

In allegato Lettera integrale indirizzata all'Avv. Manzione, Capo del Dipartimento Affari Giuridici e Legislativi - Presidenza del Consiglio dei Ministri

Scarica l'allegato
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