Il Consiglio dei ministri ha approvato il 15 aprile 2016, in esame definitivo, un decreto legislativo di attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori speciali dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché sul riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.
Il testo è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 19 aprile 2016 (GU Serie Generale n.91 del 19-4-2016 – Suppl. Ordinario n. 10)
Contratti pubblici, concessioni e servizi in un unico decreto
Il Codice, che conferma l’impianto del testo preliminare del 3 marzo scorso e la formulazione in base alla legge delega del 28 gennaio 2016, n. 11, approvata dalle Camere il 14 gennaio 2016, contiene recepimenti dei pareri del Consiglio di Stato, delle Commissioni parlamentari competenti e della Conferenza Unificata. Trattandosi di norma ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Prevede una disciplina transitoria, nel passaggio dal vecchio al nuovo Codice, per dare certezza di riferimento alle stazioni appaltanti e ai soggetti coinvolti.
Il Governo recepisce quindi in un unico decreto, passando dagli oltre 2.000 articoli del vecchio codice agli attuali poco superiori ai 200, le direttive appalti pubblici e concessioni e riordina la disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e contratti di concessione, esercitando così la delega e recependo le direttive europee nei tempi previsti al passo con gli altri paesi europei.
Una sola legge, declinata da atti di indirizzo e linee guida ANAC e con Cabina di regìa
Il nuovo “Codice degli appalti pubblici e dei contratti di concessione” contiene criteri di semplificazione, snellimento, riduzione delle norme in materia, rispetto del divieto di gold plating.
….Il subappalto sarà possibile entro la soglia massima del 30% dell’importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture….
Comunicato tratto da MIT (Ministero delle Infrastrutture e Trasporti)…maggiori info www.mit.gov.it
È inoltre confermata la previsione di una disciplina transitoria nel passaggio dal vecchio al nuovo Codice, per dare certezza di riferimento alle stazioni appaltanti e ai soggetti coinvolti. Saranno emanati atti di indirizzo e di linee guida di carattere generale, da approvare con decreto del MIT su proposta dell’ANAC, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.
Si assisterà, quindi, ad una differita abrogazione del Regolamento 207/2010.
Ad oggi viene abrogato immediatamente il Codice 163/2006, mentre il Regolamento sarà abrogato definitivamente entro il 31 Dicembre 2016 (articolo 217, comma 2), cadendo le sue disposizioni contestualmente all’adozione degli atti attuativi previsti dal nuovo Codice.
Quindi il nuovo Codice si applicherà a: